Art. 8.
(Abitazione).

      1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della famiglia, il Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23:

          a) promuove lo sviluppo di piani di edilizia residenziale pubblica;

          b) riconosce incentivi all'acquisto o alla locazione di unità immobiliari da adibire a prima abitazione, anche attraverso la concessione di mutui agevolati;

 

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          c) pianifica interventi volti alla facilitazione burocratica e tributaria del frazionamento di appartamenti di ampia metratura;

          d) favorisce l'incremento del mercato delle locazioni degli immobili ad uso abitativo attraverso il riconoscimento di una detrazione fiscale del 25 per cento per il reddito derivante dall'adesione a forme di contratto vincolate, quanto a canone e a durata, sulla base di criteri da individuare, con decreto dello stesso Ministro delle politiche per la famiglia, anche in virtù di specifici accordi tra associazioni di categoria.

      2. Il Ministro delle politiche per la famiglia determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Consulta nazionale per la famiglia, le modalità di riconoscimento e di concessione delle agevolazioni per l'acquisto e per la locazione della prima abitazione.
      3. L'onere economico degli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo è posto a carico del Fondo di solidarietà per la famiglia di cui all'articolo 22.